Il regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività è entrato a pieno regime: chiuso il periodo transitorio, possono offrire servizi nell’Unione soltanto i prestatori autorizzati come CASP. La norma non ammette zone grigie — chi non ha ottenuto la licenza non può operare. Il problema è che il passaggio dalla teoria alla pratica ha prodotto una geografia molto disomogenea: alcuni Stati membri hanno rilasciato decine di autorizzazioni, altri sono rimasti fermi. E l’Italia si presenta alla scadenza con un conteggio che imbarazza: nessuna licenza rilasciata.
Cosa prevede il regime a pieno regime
Il perimetro dei servizi soggetti ad autorizzazione è ampio: custodia e amministrazione di cripto-attività per conto terzi, gestione di piattaforme di scambio, scambio contro valuta avente corso legale o contro altre cripto-attività, esecuzione e ricezione di ordini, collocamento, consulenza e gestione di portafogli. In pratica, tutto ciò che un utente riconosce come «exchange» o «wallet custodito». A carico dell’operatore ci sono requisiti di capitale minimo, presidi organizzativi, obblighi di custodia segregata dei fondi della clientela, politiche di gestione dei conflitti di interesse e continuità operativa. Il vantaggio dichiarato è il passaporto europeo: chi ottiene la licenza in uno Stato membro può operare in tutti gli altri con una semplice notifica. Il che introduce, però, l’effetto collaterale che sta emergendo adesso.
Zero licenze in Italia: cosa significa davvero
Il dato va letto con precisione, perché si presta a due letture opposte e una delle due è sbagliata. Non significa che in Italia non si possa più usare un exchange: grazie al passaporto europeo, un operatore autorizzato in un altro Stato membro può servire i residenti italiani legittimamente, ed è esattamente ciò che sta accadendo. Significa piuttosto che la vigilanza sostanziale su quegli operatori si è spostata altrove: l’autorità che concede la licenza è anche quella che ne verifica il rispetto quotidiano, mentre l’autorità nazionale del Paese in cui vive il cliente conserva poteri più limitati. Per l’utente italiano il cambiamento è concreto: in caso di controversia, l’interlocutore regolamentare di riferimento sarà con ogni probabilità un’autorità estera, in un’altra lingua e con un’altra procedura. È il naturale prolungamento del consolidamento del settore che seguiamo da mesi.
Le tre verifiche da fare oggi
Prima: verificare lo stato autorizzativo del proprio operatore, controllando in quale Stato membro ha ottenuto la licenza e quale autorità lo vigila — l’informazione è pubblica nei registri europei e negli elenchi delle autorità nazionali. Seconda: controllare l’entità contrattuale con cui si ha realmente il rapporto, che nei gruppi internazionali non coincide sempre con il marchio commerciale visibile nell’applicazione. Terza: verificare se il servizio utilizzato rientra tra quelli coperti dall’autorizzazione, perché una licenza può riguardare alcune attività e non altre — capita che la custodia sia autorizzata e lo staking, o il prestito, no. Sul piano degli adempimenti fiscali il cambio di sede dell’operatore ha conseguenze pratiche: le abbiamo analizzate in dettaglio su FiscoCripto.
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